Lo Statuto

STATUTO VOICES OF HEAVEN GOSPEL CHOIR APS


    Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

    È costituita - ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo
    settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) –
    l’associazione di promozione sociale “Voices of Heaven Gospel
    Choir APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede
    legale nel Comune di Pisa e con durata a tempo indeterminato.


    Art. 2 – Scopo, finalità e attività

    L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,
    solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito
    musicale.
    Si propone di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere
    musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, toscano,
    italiano ed internazionale.
    Promuove, in particolare, la diffusione della Musica Spiritual e
    Gospel.
    L’Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro
    familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale,
    avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei
    propri associati:
    - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
    della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni,
    nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
    educativa (lett. d), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore;
    - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
    ricreative di particolare interesse sociale incluse attività,
    anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
    pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di
    cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del
    terzo settore;
    - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
    sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 Codice del
    terzo settore);
    - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti
    o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive
    modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
    di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a
    norma del presente articolo (lett. u), co. 1, art. 5 Codice del
    terzo settore;
    L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle
    condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
    relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto
    di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
    L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del
    terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale,
    secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri
    e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
    La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del
    Consiglio Direttivo.
    L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a
    norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la
    richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
    corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di
    interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
    trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il
    pubblico.


    Art. 3 – Tipologie Associati

    Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali,
    condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle
    attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle
    finalità di cui all’articolo precedente.
    Gli Associati sono: fondatori, ordinari, collaboratori, onorari.
    Sono Associati fondatori quelli che sono intervenuti all’Assemblea
    costitutiva. I fondatori ancora aderenti all’Associazione hanno il
    compito di controllare che l’attività associativa sia conforme
    allo spirito costituente e allo scopo statutario dell’Associazione
    stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di
    difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno
    fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche
    che si presentano nella gestione dell’Associazione.
    Sono Associati ordinari coloro che, dopo aver richiesto
    l’inserimento nell’organico del coro come coristi o musicisti e
    dopo aver superato il periodo di prova prescritto, vengono
    ammessi.
    Sono Associati collaboratori coloro che offrono la propria
    collaborazione nelle attività non prettamente musicali del coro.
    Sono Associati onorari coloro che abbiano dato un contributo di
    grande valore ai temi di interesse generale dell’Associazione
    dichiarando di condividerne le finalità.


    Art. 4 – Ammissione Associati>

    Per l’ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti
    associati rivolgano domanda scritta al Consiglio Direttivo
    indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di
    residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di
    posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto
    eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i
    soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà
    dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali
    regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.
    È compito del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell’Assemblea,
    deliberare, secondo criteri non discriminatori, l’ammissione come
    associato, entro 60 giorni dal termine del periodo di prova di 12
    mesi. È facoltà del Consiglio Direttivo prorogare o diminuire
    tale periodo di prova. In caso di non ammissione, motivata dal
    Consiglio Direttivo, l’interessato potrà presentare ricorso entro
    60 giorni all’Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si
    pronuncerà in modo definitivo.


    Art. 5 – Diritti Associati

    Gli Associati hanno diritto di ricevere, all’atto dell’ammissione,
    la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire
    di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività,
    prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di
    intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli
    organi associativi e di essere eletti negli stessi.
    Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei
    bilanci e di esaminare i libri associativi.


    Art. 6 – Obblighi Associati

    Gli Associati sono tenuti al pagamento, entro il 20 febbraio di
    ogni anno, della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo,
    ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli
    organi associativi.


    Art. 7 – Scioglimento rapporto associativo

    La qualifica di associato si perde per morte, recesso o
    esclusione.
    Gli Associati possono sempre recedere dall’Associazione.
    Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua
    decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una
    apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
    La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in
    corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
    Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:
    a - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto,
    agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese
    dagli organi associativi;
    b - quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle
    quote associative senza giustificato motivo;
    c - quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
    alla Associazione;
    d - quando, se coristi, non partecipino alle prove di teoria e di
    pratica per sei mesi consecutivi, senza l’autorizzazione del
    Maestro del Coro;
    e - quando, se associati collaboratori, non partecipano alla
    attività del coro per 6 mesi consecutivi, senza l’autorizzazione
    del Presidente;
    Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica
    della Assemblea e ne verrà data comunicazione all’interessato,
    anche tramite e-mail.
    Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda,
    essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.
    Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione,
    presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea la quale, nella
    sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.


    Art. 8 – Organi

    Gli organi dell’Associazione sono:
    - l’Assemblea;
    - il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di
    amministrazione;
    - l’Organo di controllo, se scelto dall’Assemblea o se
    obbligatorio per Legge.


    Art. 9 – Assemblea

    L’Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati.
    È presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Associato
    nominato dalla stessa Assemblea.
    La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera
    ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima della
    Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli
    Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La
    convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti
    all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e
    dell’ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione
    mediante. In caso di particolare urgenza, il Presidente può
    convocare, con qualunque mezzo, l’Assemblea straordinaria anche in
    deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48
    ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell’urgenza.


    Art. 10 – Competenze Assemblea

    L’Assemblea ha le seguenti competenze:
    a - approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività
    proposte dal Consiglio Direttivo;
    b - approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
    c - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se
    istituito, dell’Organo di controllo;
    d - ratifica circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
    e - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
    associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e
    promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    f - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
    g - approva gli eventuali Regolamenti interni;
    h - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la
    scissione dell’Associazione;
    i - revoca il Presidente e il Maestro del Coro con il voto
    favorevole della metà più uno degli Associati;
    l - nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio
    Direttivo;
    m - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto
    Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
    L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta
    l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio
    preventivo.
    L’Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la
    necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da
    almeno 1/10 degli Associati.
    Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte
    nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono
    affisse nei locali della Associazione per i 10 giorni che seguono
    l’Assemblea.


    Art. 11 – Quorum Assemblea

    In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con
    la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio
    o per delega.
    In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita
    qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.
    In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei
    presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo
    i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.
    In particolare, per modificare lo Statuto occorre la presenza di
    almeno 2/3 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza
    dei presenti.
    Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione
    del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
    degli Associati.
    Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che
    riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto
    al voto.


    Art. 12 – Rappresentanza in Assemblea

    Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli
    Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in
    Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in
    calce all’avviso di convocazione.
    Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3
    Associati.
    Le votazioni posso avvenire per alzata di mano o a scrutinio
    segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.


    Art. 13 – Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli
    indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente
    e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con
    motivazione.
    Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri
    compreso tra 3 e 5 eletti dall’Assemblea, per la durata di 2 anni.
    I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano
    assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per
    tre volte consecutive.
    In caso di dimissioni di un Consigliere, l’Assemblea potrà
    decidere se cooptare il primo dei non eletti oppure procedere a
    nuova elezione del Consiglio Direttivo, necessaria quest’ultima in
    caso di dimissioni concomitanti di più di un Consigliere.
    Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra
    i suoi membri il Presidente e il Segretario. Il Consiglio
    Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino
    all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui
    non sia possibile eleggere il Presidente o il Segretario,
    l’Assemblea deciderà come procedere.
    Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o
    la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e
    comunque almeno 3 volte l’anno per deliberare sugli atti della
    vita associativa.
    Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza
    dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza
    semplice.
    Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale,
    pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai
    terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo
    settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
    Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto
    quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva
    dell’Assemblea o di altri organi associativi.
    In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:
    a - redige i programmi di attività associativa previsti dallo
    Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
    b - cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    c - redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da
    sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    d - determina l’ammontare delle quote associative e le modalità di
    versamento;
    e - delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
    f - delibera sulla esclusione degli Associati;
    g - svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione
    associativa;
    h - nomina il Maestro del Coro e ne propone all’Assemblea la
    revoca;
    i - nomina, sentito il Maestro del Coro, un direttore artistico;
    j - propone all’Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
    k - delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
    l - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività
    associative;
    m - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di
    proprietà della Associazione o ad essa affidati.


    Art. 14 – Presidente

    Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione e
    compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
    Egli presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo,
    gestisce l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base
    degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce
    dell’attività svolta.
    È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di
    ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche
    amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza
    liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e
    passive riguardanti l’Associazione innanzi a qualsiasi attività
    giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad
    un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua
    fiducia.


    Art. 15 – Segretario

    Il Segretario, che resta in carica sino alla decadenza del
    Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, è responsabile della
    custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione
    contabile dell’Associazione, oltre che dei verbali relativi alle
    deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.
    Provvede ad eseguire le delibere dell’Assemblea e del Consiglio
    Direttivo. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in
    caso di assenza o lontananza e in caso di rinuncia o di
    impedimento sia temporaneo che definitivo.
    In tutte le sue attività può conferire deleghe, preferibilmente ad
    un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua
    fiducia.


    Art. 16 – Organo di controllo

    L’Organo di controllo è formato da 2 persone anche esterne alla
    Associazione a tale scopo elette. Tale organo è presieduto dalla
    persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.
    La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo: in caso di
    scioglimento del Consiglio Direttivo, prima della naturale
    scadenza, anche i componenti dell’Organo di controllo decadono
    automaticamente.
    Compito dell’Organo di controllo è quello di visionare il Bilancio
    di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, di riscontrarne
    l’esatta formazione e di informare l’Assemblea della corretta
    tenuta patrimoniale della Associazione.
    È facoltà dello stesso Organo di partecipare alle riunioni del
    Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso venga a deliberare su
    problemi contabili e fiscali.
    In caso di superamento dei requisiti previsti dalla Legge, si
    applica la disciplina di cui all’art. 30 del Codice del terzo
    settore.


    Art. 17 – Maestro del Coro

    Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo
    incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso.
    Il Maestro del Coro ha la titolarità delle scelte artistiche,
    assecondando ove possibile, eventuali proposte fatte dai coristi.
    Il maestro del Coro definisce l’organico del coro per le
    esecuzioni.
    È sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni
    collaboratori musicali anche all’interno del coro che ne
    affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi.
    Il Maestro del Coro esprime per scritto il proprio parere sulla
    richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori.
    È facoltà del Maestro del Coro di inserire elementi estranei alla
    Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde
    del loro comportamento corretto per il buon nome della
    Associazione stessa.
    È facoltà del Maestro del Coro proporre al Consiglio Direttivo la
    nomina di un Direttore Artistico.


    21. Art. 18 - Cariche associative

    Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata
    di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno
    1/10 dei presenti.
    La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall’Ufficio
    Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente. È
    ammesso il voto per delega come previsto dall’Art. 12.
    È ammessa la candidatura di Associati 8 giorni prima
    dell’Assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli
    eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad
    accettare la carica. La non accettazione comporta l’automatica
    decadenza dal Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia ad
    eventuali incarichi conferiti, la parola torna all’Assemblea (vedi
    Art. 13)


    Art. 19 – Patrimonio

    Il patrimonio della Associazione – comprensivo di eventuali
    ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è
    utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini
    dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
    solidaristiche e di utilità sociale.


    Art. 20 – Divieto distribuzione utili

    L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
    indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
    denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,
    amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche
    nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
    individuale del rapporto associativo.


    Art. 21 – Risorse economiche

    L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo
    funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti
    diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati,
    donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi
    da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da
    quelle di interesse generale, di cui all’ art. 6 del Codice del
    terzo settore.


    Art. 22 – Bilanci

    Il bilancio di esercizio è annuale e riflette l’anno solare che va
    dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere
    presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea che lo approva a
    maggioranza entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
    Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e
    strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda
    dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in
    calce al rendiconto per cassa.
    Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui
    al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno a cui
    si riferisce.
    I bilanci devono restare depositati presso la sede
    dell’Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che
    approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che
    abbiano motivati interessi di consultazione.
    Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore,
    il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere
    depositato presso il Registro stesso.


    Art. 23 – Libri

    L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
    - libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
    - registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo
    non occasionale;
    - libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in
    cui devo essere trascritti anche i verbali redatti per atto
    pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
    - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
    Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
    - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di
    controllo tenuto a cura dello stesso Organo.
    Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri
    facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
    Art. 24 - Assicurazione
    L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può
    assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale
    ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.


    Art. 25 – Scioglimento Associazione

    In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o
    più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali
    compensi.
    In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo
    è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del
    Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà
    operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad
    altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle
    more della piena operatività del suddetto ufficio.


    Art. 26 – Tutela denominazione Associazione

    La denominazione dell’associazione “Voices of Heaven Gospel Choir
    APS”, è di proprietà degli Associati fondatori iscritti nel libro
    degli Associati al momento della sua cessazione.
    In caso di assenza di Associati fondatori iscritti, la
    denominazione è di proprietà della Assemblea stessa.


    Art. 27 – Abrogazione

    Il presente Statuto abroga i precedenti statuti.


    Art. 28 – Rinvio

    Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,
    dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli
    organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto
    Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e
    successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.