STATUTO VOICES OF HEAVEN GOSPEL CHOIR APS
Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
-
È costituita - ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo
settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) –
l’associazione di promozione sociale “Voices of Heaven Gospel
Choir APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede
legale nel Comune di Pisa e con durata a tempo indeterminato.
Art. 2 – Scopo, finalità e attività
-
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito
musicale.
Si propone di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere
musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, toscano,
italiano ed internazionale.
Promuove, in particolare, la diffusione della Musica Spiritual e
Gospel.
L’Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro
familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale,
avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei
propri associati:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa (lett. d), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di particolare interesse sociale incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di
cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del
terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 Codice del
terzo settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti
o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a
norma del presente articolo (lett. u), co. 1, art. 5 Codice del
terzo settore;
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle
condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto
di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del
terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale,
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri
e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del
Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a
norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il
pubblico.
Art. 3 – Tipologie Associati
-
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali,
condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle
attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle
finalità di cui all’articolo precedente.
Gli Associati sono: fondatori, ordinari, collaboratori, onorari.
Sono Associati fondatori quelli che sono intervenuti all’Assemblea
costitutiva. I fondatori ancora aderenti all’Associazione hanno il
compito di controllare che l’attività associativa sia conforme
allo spirito costituente e allo scopo statutario dell’Associazione
stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di
difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno
fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche
che si presentano nella gestione dell’Associazione.
Sono Associati ordinari coloro che, dopo aver richiesto
l’inserimento nell’organico del coro come coristi o musicisti e
dopo aver superato il periodo di prova prescritto, vengono
ammessi.
Sono Associati collaboratori coloro che offrono la propria
collaborazione nelle attività non prettamente musicali del coro.
Sono Associati onorari coloro che abbiano dato un contributo di
grande valore ai temi di interesse generale dell’Associazione
dichiarando di condividerne le finalità.
Art. 4 – Ammissione Associati>
-
Per l’ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti
associati rivolgano domanda scritta al Consiglio Direttivo
indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di
residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di
posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto
eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i
soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà
dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali
regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.
È compito del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell’Assemblea,
deliberare, secondo criteri non discriminatori, l’ammissione come
associato, entro 60 giorni dal termine del periodo di prova di 12
mesi. È facoltà del Consiglio Direttivo prorogare o diminuire
tale periodo di prova. In caso di non ammissione, motivata dal
Consiglio Direttivo, l’interessato potrà presentare ricorso entro
60 giorni all’Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si
pronuncerà in modo definitivo.
Art. 5 – Diritti Associati
-
Gli Associati hanno diritto di ricevere, all’atto dell’ammissione,
la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire
di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività,
prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di
intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli
organi associativi e di essere eletti negli stessi.
Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei
bilanci e di esaminare i libri associativi.
Art. 6 – Obblighi Associati
-
Gli Associati sono tenuti al pagamento, entro il 20 febbraio di
ogni anno, della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo,
ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli
organi associativi.
Art. 7 – Scioglimento rapporto associativo
-
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o
esclusione.
Gli Associati possono sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua
decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una
apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in
corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:
a - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto,
agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese
dagli organi associativi;
b - quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle
quote associative senza giustificato motivo;
c - quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
alla Associazione;
d - quando, se coristi, non partecipino alle prove di teoria e di
pratica per sei mesi consecutivi, senza l’autorizzazione del
Maestro del Coro;
e - quando, se associati collaboratori, non partecipano alla
attività del coro per 6 mesi consecutivi, senza l’autorizzazione
del Presidente;
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica
della Assemblea e ne verrà data comunicazione all’interessato,
anche tramite e-mail.
Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda,
essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.
Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione,
presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea la quale, nella
sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
Art. 8 – Organi
-
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di
amministrazione;
- l’Organo di controllo, se scelto dall’Assemblea o se
obbligatorio per Legge.
Art. 9 – Assemblea
L’Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati.
È presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Associato
nominato dalla stessa Assemblea.
La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera
ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima della
Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli
Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La
convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti
all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione
mediante. In caso di particolare urgenza, il Presidente può
convocare, con qualunque mezzo, l’Assemblea straordinaria anche in
deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48
ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell’urgenza.
Art. 10 – Competenze Assemblea
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
a - approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività
proposte dal Consiglio Direttivo;
b - approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
c - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se
istituito, dell’Organo di controllo;
d - ratifica circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
e - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
g - approva gli eventuali Regolamenti interni;
h - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la
scissione dell’Associazione;
i - revoca il Presidente e il Maestro del Coro con il voto
favorevole della metà più uno degli Associati;
l - nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio
Direttivo;
m - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto
Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta
l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio
preventivo.
L’Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da
almeno 1/10 degli Associati.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte
nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono
affisse nei locali della Associazione per i 10 giorni che seguono
l’Assemblea.
Art. 11 – Quorum Assemblea
In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con
la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio
o per delega.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.
In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei
presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo
i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.
In particolare, per modificare lo Statuto occorre la presenza di
almeno 2/3 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione
del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
degli Associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto
al voto.
Art. 12 – Rappresentanza in Assemblea
-
Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli
Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in
Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in
calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3
Associati.
Le votazioni posso avvenire per alzata di mano o a scrutinio
segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
-
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli
indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente
e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con
motivazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri
compreso tra 3 e 5 eletti dall’Assemblea, per la durata di 2 anni.
I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano
assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per
tre volte consecutive.
In caso di dimissioni di un Consigliere, l’Assemblea potrà
decidere se cooptare il primo dei non eletti oppure procedere a
nuova elezione del Consiglio Direttivo, necessaria quest’ultima in
caso di dimissioni concomitanti di più di un Consigliere.
Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra
i suoi membri il Presidente e il Segretario. Il Consiglio
Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino
all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui
non sia possibile eleggere il Presidente o il Segretario,
l’Assemblea deciderà come procedere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o
la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e
comunque almeno 3 volte l’anno per deliberare sugli atti della
vita associativa.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza
dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza
semplice.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale,
pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai
terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo
settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto
quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva
dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:
a - redige i programmi di attività associativa previsti dallo
Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
b - cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c - redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d - determina l’ammontare delle quote associative e le modalità di
versamento;
e - delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
f - delibera sulla esclusione degli Associati;
g - svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione
associativa;
h - nomina il Maestro del Coro e ne propone all’Assemblea la
revoca;
i - nomina, sentito il Maestro del Coro, un direttore artistico;
j - propone all’Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
k - delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
l - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività
associative;
m - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di
proprietà della Associazione o ad essa affidati.
Art. 14 – Presidente
-
Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione e
compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Egli presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo,
gestisce l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base
degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce
dell’attività svolta.
È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di
ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche
amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza
liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e
passive riguardanti l’Associazione innanzi a qualsiasi attività
giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad
un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua
fiducia.
Art. 15 – Segretario
-
Il Segretario, che resta in carica sino alla decadenza del
Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, è responsabile della
custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione
contabile dell’Associazione, oltre che dei verbali relativi alle
deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.
Provvede ad eseguire le delibere dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in
caso di assenza o lontananza e in caso di rinuncia o di
impedimento sia temporaneo che definitivo.
In tutte le sue attività può conferire deleghe, preferibilmente ad
un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua
fiducia.
Art. 16 – Organo di controllo
-
L’Organo di controllo è formato da 2 persone anche esterne alla
Associazione a tale scopo elette. Tale organo è presieduto dalla
persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.
La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo: in caso di
scioglimento del Consiglio Direttivo, prima della naturale
scadenza, anche i componenti dell’Organo di controllo decadono
automaticamente.
Compito dell’Organo di controllo è quello di visionare il Bilancio
di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, di riscontrarne
l’esatta formazione e di informare l’Assemblea della corretta
tenuta patrimoniale della Associazione.
È facoltà dello stesso Organo di partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso venga a deliberare su
problemi contabili e fiscali.
In caso di superamento dei requisiti previsti dalla Legge, si
applica la disciplina di cui all’art. 30 del Codice del terzo
settore.
Art. 17 – Maestro del Coro
-
Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo
incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso.
Il Maestro del Coro ha la titolarità delle scelte artistiche,
assecondando ove possibile, eventuali proposte fatte dai coristi.
Il maestro del Coro definisce l’organico del coro per le
esecuzioni.
È sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni
collaboratori musicali anche all’interno del coro che ne
affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi.
Il Maestro del Coro esprime per scritto il proprio parere sulla
richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori.
È facoltà del Maestro del Coro di inserire elementi estranei alla
Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde
del loro comportamento corretto per il buon nome della
Associazione stessa.
È facoltà del Maestro del Coro proporre al Consiglio Direttivo la
nomina di un Direttore Artistico.
21. Art. 18 - Cariche associative
-
Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata
di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno
1/10 dei presenti.
La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall’Ufficio
Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente. È
ammesso il voto per delega come previsto dall’Art. 12.
È ammessa la candidatura di Associati 8 giorni prima
dell’Assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli
eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad
accettare la carica. La non accettazione comporta l’automatica
decadenza dal Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia ad
eventuali incarichi conferiti, la parola torna all’Assemblea (vedi
Art. 13)
Art. 19 – Patrimonio
-
Il patrimonio della Associazione – comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è
utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini
dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 20 – Divieto distribuzione utili
-
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
Art. 21 – Risorse economiche
-
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo
funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti
diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati,
donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi
da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da
quelle di interesse generale, di cui all’ art. 6 del Codice del
terzo settore.
Art. 22 – Bilanci
-
Il bilancio di esercizio è annuale e riflette l’anno solare che va
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere
presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea che lo approva a
maggioranza entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e
strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda
dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in
calce al rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui
al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno a cui
si riferisce.
I bilanci devono restare depositati presso la sede
dell’Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che
approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivati interessi di consultazione.
Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore,
il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere
depositato presso il Registro stesso.
Art. 23 – Libri
-
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo
non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in
cui devo essere trascritti anche i verbali redatti per atto
pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di
controllo tenuto a cura dello stesso Organo.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri
facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Assicurazione
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può
assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.
Art. 25 – Scioglimento Associazione
-
In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o
più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali
compensi.
In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo
è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà
operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad
altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle
more della piena operatività del suddetto ufficio.
Art. 26 – Tutela denominazione Associazione
-
La denominazione dell’associazione “Voices of Heaven Gospel Choir
APS”, è di proprietà degli Associati fondatori iscritti nel libro
degli Associati al momento della sua cessazione.
In caso di assenza di Associati fondatori iscritti, la
denominazione è di proprietà della Assemblea stessa.
Art. 27 – Abrogazione
-
Il presente Statuto abroga i precedenti statuti.
Art. 28 – Rinvio
-
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,
dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli
organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e
successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.